TAGLIANDO DOVE VUOI

Cari lettori,

è molto importante che voi sappiate, che i tagliandi delle vostre auto NON vanno fatti obbligatoriamente nella concessionaria in cui avete acquistato la vostra macchina, bensì potete farlo fare dal VOSTRO MECCANICO DI FIDUCIA! Perchè non da noi dell’Autoriparazioni Melcar?
Tutto questo è stato decretato dalla Direttiva Monti entrata in vigore nel 2002; qui sotto ne troverete un piccolo estratto.

La Direttiva stabilisce sostanzialmente che le limitazioni imposte dai Costruttori nel subordinare l’applicazione della garanzia sul “Nuovo” sono illegali.

  • Il diritto dell’Officina Generica ad acquisire “Parti di ricambio del Costruttore auto” presso la rete del Costruttore
  • Il diritto dell’Officina di usare “Parti Ricambio Originali”, fornite cioè dal costruttore delle parti stesse su specifiche della Casa automobilistica
  • Il diritto dell’Officina di utilizzare “Parti di qualità corrispondente (conformi)” fornite quindi da costruttori indipendenti che certificano la conformità delle parti di ricambio in relazione alle specifiche originali ed al livello di qualità prescritto dalla Casa Automobilistica
  • Il diritto delle Officine di procurarsi tali parti anche da canali commerciali indipendenti e competitivi
  • Il diritto del consumatore di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, anche durante il periodo di garanzia, presso Officine di sua scelta, purché qualificate
  • Il diritto del Venditore e/o del Consumatore dell’auto di effettuare interventi di riparazione o montaggio di accessori, presso Officine di sua fiducia. E’ chiaro che un officina non appartenente alla rete di assistenza del costruttore non può fornire parti e mano d’opera gratuitamente, mentre il Consumatore deve operare nel quadro del D.Lgs.24 e può esercitare il diritto di regresso verso il Venditore in alcuni casi; tuttavia la Casa Madre non può più far decadere la garanzia sul veicolo a causa di singoli interventi su parti difettose effettuate da Officine non autorizzate, che rimangono responsabili verso il Consumatore delle parti fornite secondo i termini del D.Lgs.24.
  • Il diritto delle Officine di accedere alle informazioni tecniche relative a manutenzione, riparazione e servizio (es. istruzioni di smontaggio, strumentazione specifica,formazione tecnica etc) rilasciate dalla Casa Automobilistica, alle stesse condizioni praticate alle Officine “autorizzate”.

La effettuazione di operazioni relative a richiami formali del Costruttore deve essere svolta nell’ambito della rete di officine Autorizzate.

Quindi il Consumatore può scegliere liberamente il Venditore più conveniente, senza doversi preoccupare della Garanzia di Buon Funzionamento che il Costruttore DEVE riconoscere, indipendentemente dal venditore.

Il Consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione ordinaria e per la installazione di equipaggiamenti after market, senza che il Costruttore possa far decadere la Garanzia.

Leggi l’intera direttiva cliccando qui.